Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività
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Негізгі бет Discriminazioni ecclesiastiche - Articolo 20 Costituzione | Marteen Perrone
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