Gli impianti di depurazione, privi di autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del TUA, ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 TUA, nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269 TUA, possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), TUA, qualora essi non siano qualificati come rifiuti. Limitatamente a tale fattispecie, condizione necessaria (ma non sufficiente) al fine dell’esclusione della sussistenza di tale qualifica è che i fanghi non abbiano ricevuto un trattamento depurativo completo.
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Негізгі бет Fanghi non completamente trattati, la deroga ex art 110 TUA vale solo per l’autorizzazione
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