Il ruolo delle "tie breaker rules" come criterio di collegamento per l'individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche in caso di situazioni di "dual residence". Applicazione dell'art. 4, paragrafo 2, del modello di Convenzione OCSE, declinato poi nelle sue varie sfaccettature nelle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia con Paesi esteri.
Applicazione della normativa fiscale convenzionale per la determinazione della residenza fiscale del contribuente, qualora maggiormente favorevole rispetto alla normativa interna di cui all'art. 2, co. 2 del TUIR.
Негізгі бет Le "tie breaker rules" nelle situazioni di "dual residence"
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